Non è irragionevole che l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 8 e 12 della legge n. 2/2012 preveda il soddisfacimento delle pretese creditorie in un arco temporale di dieci anni, posto che una simile durata non contrasta con norme imperative ed è, peraltro, omogenea alla condizioni usualmente praticate anche nel finanziamento del credito al consumo (Trib. Salerno, 3 maggio 2018)
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